Legge Regionale 19 del 20 Aprile 2015 per gli impianti termici degli edifici

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E’ stata emessa dalla Regione Marche la nuova legge regionale 19 del 20 Aprile 2015 che riguarda l’esercizio, il controllo e manutenzione degli Impianti Termici degli edifici.
Per fare un po’ di chiarezza la MPFTeamService srl, ha deciso, in base alle continue richieste dei nostri clienti e certa di fare cosa gradita, di riportarne le parti più importanti.

Responsabile dell’impianto termico

Il responsabile dell’impianto termico può essere ricoperto da varie figure ed in particolare:

  • L’occupante a qualsiasi titolo per singole unità immobiliari residenziali (per esempio il locatario)
  • Il proprietario per singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • L’amministratore di condominio per impianti termici centralizzati in condominio;
  • Il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il libretto d’impianto

Il libretto d’impianto, è la carta d’identità dell’impianto termico, già dall’ottobre scorso la MPFTeamService srl sta provvedendo alla consegna e alla compilazione di quest’ultimo, ricordiamo che il vecchio libretto non va buttato, ma conservato assieme al resto della documentazione già a corredo e in vostro possesso.

Il controllo degli impianti termici

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici per garantire una maggiore sicurezza e
una bolletta meno cara. Le operazioni di controllo devono essere effettuate da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
La MPFTeamService srl a tale proposito è abilitata a eseguire le operazioni di cui sopra.

La manutenzione

La manutenzione ordinaria è obbligatoria e consiste nelle operazioni di controllo, pulizia e messa a punto dell’impianto termico.
Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare al committente o all’utente facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

  • quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto
  • con quale frequenza le operazioni vadano effettuate

A tal fine compilano e rilasciano al committente un’apposita dichiarazione secondo il modello approvato dalla Regione Marche.
La stessa dichiarazione deve essere inviata all’Amministrazione Locale competente per le ispezioni.
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare all’utente il rapporto di controllo tecnico e di compilare il libretto d’impianto nelle parti pertinenti.
Per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a gas, aventi una potenza termica utile nominale compresa tra i 10 e 100 kw e che devono essere sottoposti ad una manutenzione ordinaria con frequenza inferiore o uguale a due anni, a metà del periodo indicato, il Manutentore deve inviare al Soggetto esecutore la “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM) secondo il modello approvato dalla Regione Marche.

Attenzione: chi non effettua la manutenzione con la cadenza prevista per il proprio impianto, è passibile delle sanzioni amministrative previste dall’art 15,comma 5 del D.Lgs.192/2005.

L’efficienza energetica (Analisi della combustione)

I controlli dell’efficienza energetica si eseguono:

  • all’atto della prima messa in servizio dell’impianto a cure della ditta installatrice;
  • nel caso di sostituzione del generatore di calore;
  • nel caso di interventi che possono modificare l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo dell’efficienza energetica, il manutentore deve redigere e sottoscrivere il pertinente “Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica”.
Una copia è trattenuta da Manutentore.
Una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto d’impianto.
Se il controllo è effettuato alla scadenza prevista va compilata una terza copia dove andrà apposto il (bollino) da inviare al soggetto esecutore.
Il controllo dell’efficienza energetica andrà effettuato con la seguente cadenza:

  • Per impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido con potenza termica espressa in kw, da 10 a 100 ogni 2 anni, superiore a 100 kw ogni 1 anno.
  • Per generatori alimentati a gas, metano o Gpl da 10 a 100 kw ogni 4 anni, superiore a 100 kw ogni 2 anni.
  • Negli impianti dotati di generatore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL) per i quali l’ultimo rapporto di controllo tecnico dotato di bollino è stato inviato nel biennio 2013-2014,il primo invio del Rapporto munito di bollino, deve essere effettuato entro i quattro anni successivi alla data dell’Autodichiarazione sopra citata.
  • Per tutti gli altri impianti di qualsiasi potenza o destinazione d’uso esempio Impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o gpl di potenza utile nominale compresa tra i 10 e 100kw che non hanno presentato l’Autodichiarazione con bollino nel biennio 2013-2014, il primo invio dovrà avvenire entro il giugno 2017.

I costi del bollino sono differenziati per tipologia d’impianto:

  • Fino a 100 kw, 14,00 Euro
  • Da 101 a 200 kw, 56,00 Euro
  • Da 201 a 300 kw, 98,00 Euro

Ispezioni sugli impianti termici

Sono soggetti ad ispezione gli impianti termici di potenza utile non minore di 10kw e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non inferiore a 12kw.
Per tutte le altre tipologie di impianto è prevista l’ispezione in campo.
L’ispezione in campo viene comunicata al Responsabile dell’impianto da una comunicazione scritta del Soggetto esecutore, e per esigenze dello stesso, può essere spostata per non più di una volta.

I costi dell’ispezione a pagamento sono diversificati per tipologia di impianto.
Generatori di calore a fiamma:
Potenza al focolare nominale complessiva dell’impianto:

  • Inferiore a 35 Kw, 80,00 Euro
  • Da 35,1 kw a 116kw, 110,00 Euro
  • Da 116,1 Kw a 350 Kw, 180,00 Euro
  • Superiore a 350 Kw, 250,00 Euro

L’addebito come rimborso spese per “mancato appuntamento”, calcolato in modo forfettario, è di 30,00 Euro

La MPFTeamService srl in qualità di Centro Assistenza Tecnica, certa di aver fatto cosa gradita ai loro clienti, per eventuali dubbi e deucidazioni in merito, vi invita a contattarci via mail all’indirizzo info@mpftemaservice.it oppure telefonicamente al seguente numero: 0717823724.
Saremmo lieti di aiutarvi per qualsiasi dubbio.

Per chi fosse interessato ad approfondire, il testo completo della legge è al seguente link L.R. n°19 del 20 Aprile 2015 – Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici